ARTICOLO 13. 1. Dopo aver studiato il problema in tutti i suoi aspetti, la Commissione prepara e sottopone al Presidente del Comitato un rapporto con le sue conclusioni su tutte le questioni di fatto relative alla vertenza tra le parti e con le raccomandazioni che ritiene piu' opportune per giungere ad una amichevole risoluzione della controversia. 2. Il Presidente del Comitato trasmette il rapporto della Commissione a ciascuno degli Stati parti nella controversia. I detti Stati fanno conoscere al Presidente del Comitato, entro il termine di tre mesi, se accettano o meno le raccomandazioni contenute nel rapporto della Commissione. 3. Allo spirare del termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il Presidente del Comitato comunica il rapporto della Commissione nonche' le dichiarazioni degli Stati parti interessati agli altri Stati parti della Convenzione.