(Convenzione-art. 13)
                            ARTICOLO 13. 
 
  1. Dopo aver studiato il problema  in  tutti  i  suoi  aspetti,  la
Commissione  prepara  e  sottopone  al  Presidente  del  Comitato  un
rapporto con le sue  conclusioni  su  tutte  le  questioni  di  fatto
relative alla vertenza tra le parti  e  con  le  raccomandazioni  che
ritiene piu' opportune per giungere  ad  una  amichevole  risoluzione
della controversia. 
  2.  Il  Presidente  del  Comitato  trasmette  il   rapporto   della
Commissione a ciascuno degli Stati parti nella controversia. I  detti
Stati fanno conoscere al Presidente del Comitato, entro il termine di
tre mesi, se  accettano  o  meno  le  raccomandazioni  contenute  nel
rapporto della Commissione. 
  3. Allo spirare del termine di cui  al  paragrafo  2  del  presente
articolo, il Presidente  del  Comitato  comunica  il  rapporto  della
Commissione nonche' le dichiarazioni degli  Stati  parti  interessati
agli altri Stati parti della Convenzione.