(Convenzione-art. 14)
                            ARTICOLO 14. 
 
  1. Ogni  Stato  contraente  puo'  dichiarare  in  ogni  momento  di
riconoscere al  Comitato  la  competenza  di  ricevere  ed  esaminare
comunicazioni provenienti da persone o da gruppi di persone sotto  la
propria giurisdizione che si  lamentino  di  essere  vittime  di  una
violazione, da parte del detto Stato contraente, di uno qualunque dei
diritti sanciti dalla presente  Convenzione.  Il  Comitato  non  puo'
ricevere le comunicazioni relative ad uno Stato  contraente  che  non
abbia fatto una tale dichiarazione. 
  2. Ogni Stato contraente che faccia una dichiarazione  in  base  al
paragrafo 1 del presente articolo puo'  istituire  o  designare,  nel
quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, un organismo  che
avra'  la  competenza  di  esaminare  le  petizioni  provenienti   da
individui o da gruppi di individui sotto la  giurisdizione  di  detto
Stato che si lamentino di essere vittime di  una  violazione  di  uno
qualunque  dei  diritti  enunciati  nella  presente  Convenzione  che
abbiano esaurito gli altri ricorsi locali a loro disposizione. 
  3. La dichiarazione  fatta  in  conformita'  del  paragrafo  1  del
presente articolo, nonche' il nome  di  ogni  organismo  istituito  o
designato ai  sensi  del  paragrafo  2  del  presente  articolo  sono
depositati dallo Stato contraente interessato  presso  il  Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne  invia  copia
agli altri Stati contraenti. La dichiarazione puo' essere ritirata in
qualsiasi  momento  mediante  notifica  indirizzata   al   Segretario
generale,  ma  tale  ritiro  non  influisce  in  alcun   modo   sulle
comunicazioni delle quali il Comitato e' gia' investito. 
  4. L'Organismo istituito o designato conformemente al  paragrafo  2
del presente articolo dovra' tenere un  registro  delle  petizioni  e
copie del registro certificate conformi saranno depositate ogni  anno
presso il Segretario generale per il tramite dei  competenti  canali,
restando inteso che il contenuto delle dette copie  non  verra'  reso
pubblico. 
  5.  Chi  abbia  rivolto  una  petizione  e  non  riesca  ad   avere
soddisfazione dall'Organismo istituito o designato  conformemente  al
paragrafo 2 del presente  articolo,  ha  il  diritto  di  inviare  in
merito, entro sei mesi, una comunicazione al Comitato. 
  6. a) Il  Comitato,  sottopone  a  titolo  confidenziale  qualsiasi
comunicazione  che  gli  venga  inviata  all'attenzione  dello  Stato
contraente  che  si  suppone  abbia  violato  una   qualsiasi   delle
disposizioni della Convenzione, ma l'identita' dell'individuo  o  dei
gruppi di individui interessati non dovra' essere rivelata  senza  il
consenso  esplicito  di  detto  individuo  o  del  detto  gruppo   di
individui. Il Comitato non riceve comunicazioni anonime. 
    b) Entro i tre mesi seguenti lo Stato in questione  comunica  per
iscritto al Comitato le proprie  giustificazioni  o  dichiarazioni  a
chiarimento  del  problema  con  indicate,  ove  occorra,  le  misure
eventualmente adottate per porre rimedio alla situazione. 
  7. a) Il Comitato esamina le comunicazioni tenendo conto  di  tutte
le informazioni che ha ricevuto dallo Stato contraente interessato  e
dall'autore della petizione. Il Comitato esaminera' le  comunicazioni
provenienti  dall'autore  di  una  petizione  soltanto  dopo  essersi
accertato che quest'ultimo ha gia' esaurito tutti i  ricorsi  interni
disponibili. Tuttavia, tale norma non viene applicata allorquando  le
procedure di ricorso superano un termine ragionevole. 
    b) Il  Comitato  invia  i  propri  suggerimenti  e  le  eventuali
raccomandazioni allo Stato contraente interessato ed all'autore della
petizione. 
  8. Il Comitato include nel proprio rapporto annuale un riassunto di
tali comunicazioni e, ove occorra, un riassunto delle giustificazioni
e delle dichiarazioni degli Stati contraenti  interessati  unitamente
ai propri suggerimenti ed alle proprie raccomandazioni. 
  9. Il Comitato ha la competenza di adempiere le funzioni di cui  al
presente  articolo  soltanto  se  almeno  dieci  Stati  parti   della
Convenzione sono legati da dichiarazioni  false  in  conformita'  del
paragrafo 1 del presente articolo.