ARTICOLO 14. 1. Ogni Stato contraente puo' dichiarare in ogni momento di riconoscere al Comitato la competenza di ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da persone o da gruppi di persone sotto la propria giurisdizione che si lamentino di essere vittime di una violazione, da parte del detto Stato contraente, di uno qualunque dei diritti sanciti dalla presente Convenzione. Il Comitato non puo' ricevere le comunicazioni relative ad uno Stato contraente che non abbia fatto una tale dichiarazione. 2. Ogni Stato contraente che faccia una dichiarazione in base al paragrafo 1 del presente articolo puo' istituire o designare, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, un organismo che avra' la competenza di esaminare le petizioni provenienti da individui o da gruppi di individui sotto la giurisdizione di detto Stato che si lamentino di essere vittime di una violazione di uno qualunque dei diritti enunciati nella presente Convenzione che abbiano esaurito gli altri ricorsi locali a loro disposizione. 3. La dichiarazione fatta in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo, nonche' il nome di ogni organismo istituito o designato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo sono depositati dallo Stato contraente interessato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne invia copia agli altri Stati contraenti. La dichiarazione puo' essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario generale, ma tale ritiro non influisce in alcun modo sulle comunicazioni delle quali il Comitato e' gia' investito. 4. L'Organismo istituito o designato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo dovra' tenere un registro delle petizioni e copie del registro certificate conformi saranno depositate ogni anno presso il Segretario generale per il tramite dei competenti canali, restando inteso che il contenuto delle dette copie non verra' reso pubblico. 5. Chi abbia rivolto una petizione e non riesca ad avere soddisfazione dall'Organismo istituito o designato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, ha il diritto di inviare in merito, entro sei mesi, una comunicazione al Comitato. 6. a) Il Comitato, sottopone a titolo confidenziale qualsiasi comunicazione che gli venga inviata all'attenzione dello Stato contraente che si suppone abbia violato una qualsiasi delle disposizioni della Convenzione, ma l'identita' dell'individuo o dei gruppi di individui interessati non dovra' essere rivelata senza il consenso esplicito di detto individuo o del detto gruppo di individui. Il Comitato non riceve comunicazioni anonime. b) Entro i tre mesi seguenti lo Stato in questione comunica per iscritto al Comitato le proprie giustificazioni o dichiarazioni a chiarimento del problema con indicate, ove occorra, le misure eventualmente adottate per porre rimedio alla situazione. 7. a) Il Comitato esamina le comunicazioni tenendo conto di tutte le informazioni che ha ricevuto dallo Stato contraente interessato e dall'autore della petizione. Il Comitato esaminera' le comunicazioni provenienti dall'autore di una petizione soltanto dopo essersi accertato che quest'ultimo ha gia' esaurito tutti i ricorsi interni disponibili. Tuttavia, tale norma non viene applicata allorquando le procedure di ricorso superano un termine ragionevole. b) Il Comitato invia i propri suggerimenti e le eventuali raccomandazioni allo Stato contraente interessato ed all'autore della petizione. 8. Il Comitato include nel proprio rapporto annuale un riassunto di tali comunicazioni e, ove occorra, un riassunto delle giustificazioni e delle dichiarazioni degli Stati contraenti interessati unitamente ai propri suggerimenti ed alle proprie raccomandazioni. 9. Il Comitato ha la competenza di adempiere le funzioni di cui al presente articolo soltanto se almeno dieci Stati parti della Convenzione sono legati da dichiarazioni false in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo.