(Convenzione-art. 15)
                            ARTICOLO 15. 
 
  1.  In  attesa  che  vengano   realizzati   gli   obiettivi   della
Dichiarazione sulla concessione  dell'indipendenza  ai  Paesi  ed  ai
popoli   coloniali,   contenuta   nella   Risoluzione    1514    (XV)
dell'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni  unite,  in
data 14 dicembre 1960, le disposizioni della presente Convenzione non
limitano per nulla il diritto di petizione accordato a tali popoli da
altri strumenti internazionali o  dall'Organizzazione  delle  Nazioni
unite o dalle sue istituzioni specializzate. 
  2.  a)  Il  Comitato  istituito  conformemente   al   paragrafo   I
dell'articolo  8  della  presente  Convenzione  riceve  copia   delle
petizioni provenienti dagli organi dell'Organizzazione delle  Nazioni
unite che si occupano di questioni che abbiano rapporto diretto con i
principi e gli obiettivi della presente Convenzione,  ed  esprime  il
proprio parere e fa le proprie  raccomandazioni  circa  le  petizioni
ricevute al momento  dell'esame  delle  petizioni  provenienti  dagli
abitanti di territori sotto amministrazione fiduciaria o non autonomi
e di ogni altro territorio al quale si applichi la  Risoluzione  1514
(XV) della Assemblea generale, e che  riguardino  questioni  previste
dalla presente Convenzione, delle quali i summenzionati  organi  sono
investiti. 
    b) Il Comitato riceve dagli organi competenti dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite, copie dei  rapporti  concernenti  le  misure  di
ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o  altro  riguardanti
direttamente i principi e gli obiettivi  della  presente  Convenzione
che le potenze amministranti hanno applicato nei territori citati  al
comma a) del presente paragrafo ed esprime  dei  pareri  e  fa  delle
raccomandazioni a tali organi. 
  3. Il Comitato include nei suoi rapporti all'Assemblea generale  un
riassunto delle  petizioni  e  dei  rapporti  ricevuti  dagli  organi
dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite,  nonche'  i  pareri  e  le
raccomandazioni  che  gli  sono  stati  richiesti  dai  summenzionati
rapporti e petizioni. 
  4. Il Comitato prega  il  Segretario  generale  dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite di fornirgli tutte  le  informazioni  riguardanti
gli obiettivi della presente Convenzione,  di  cui  esso  disponga  e
relative ai territori citati al comma a) del paragrafo 2 del presente
articolo.