(Convenzione-art. 16)
                            ARTICOLO 16. 
 
  Le disposizioni della presente Convenzione concernenti le misure da
adottare per definire una controversia o per  tacitare  una  lagnanza
vengono  applicate  indipendentemente  dalle   altre   procedure   di
definizione di vertenze o  tacitazioni  di  lagnanze  in  materia  di
discriminazioni     previste     dagli     strumenti      costitutivi
dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite  e  delle  sue  istituzioni
specializzate o nelle Convenzioni adottate  da  tali  organizzazioni,
ne' vietano agli Stati contraenti di ricorrere ad altre procedure per
la  definizione  di  una   controversia,   in   base   agli   accordi
internazionali generali o particolari che li legano.