(Convenzione-art. 8)
                             ARTICOLO 8. 
 
  1.  Viene  istituito   un   Comitato   per   l'eliminazione   della
discriminazione  razziale  (qui  appresso  indicato  "il   Comitato")
composto di diciotto esperti noti per il loro alto senso morale e  la
loro imparzialita', che vengono eletti dagli Stati contraenti  fra  i
loro cittadini e che vi partecipano a titolo personale, tenuto  conto
di una equa ripartizione  geografica  e  della  rappresentanza  delle
varie  forme  di  civilta'  nonche'  dei  piu'   importanti   sistemi
giuridici; 
  2. I membri del Comitato sono  eletti  a  scrutinio  segreto  dalla
lista di candidati  designati  dagli  Stati  contraenti.  Ogni  Stato
contraente puo' designare un candidato scelto tra i propri cittadini. 
  3. La prima elezione avra' luogo sei mesi dopo la data  di  entrata
in vigore della presente Convenzione. Almeno  tre  mesi  prima  della
data di ogni elezione,  il  Segretario  generale  dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite invia  agli  Stati  contraenti  una  lettera  per
invitarli a presentare le proprie candidature entro un termine di due
mesi. Il Segretario generale compila una lista per ordine  alfabetico
di tutti i candidati cosi' designati, con l'indicazione  degli  Stati
contraenti  che  li  hanno  designati,  e  la  comunica  agli   Stati
contraenti. 
  4. I membri del Comitato sono eletti  nel  corso  di  una  riunione
degli Stati contraenti, indetta dal  Segretario  generale  presso  la
Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In tale  riunione,  ove
il quorum e' formato dai due terzi degli  Stati  contraenti,  vengono
eletti membri del Comitato  i  candidati  che  ottengono  il  maggior
numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei  rappresentanti
degli Stati contraenti presenti e votanti. 
  5. a) I  membri  del  Comitato  restano  in  carica  quattro  anni.
Tuttavia, il mandato di nove tra i  membri  eletti  nel  corso  della
prima elezione avra' termine dopo due  anni;  subito  dopo  la  prima
elezione, il  nome  di  questi  nove  membri  sara'  sorteggiato  dal
Presidente del Comitato. 
    b) Per colmare le casuali vacanze, lo  Stato  contraente  il  cui
esperto abbia cessato di esercitare le proprie funzioni di Membro del
Comitato nominera' un altro esperto tra i  propri  concittadini,  con
riserva dell'approvazione del Comitato. 
  6. Le spese  dei  membri  del  Comitato,  per  il  periodo  in  cui
assolvono le loro funzioni in seno al Comitato sono  a  carico  degli
Stati contraenti.