(Convenzione-art. 9)
                             ARTICOLO 9. 
 
  1. Gli Stati contraenti  s'impegnano  a  presentare  al  Segretario
generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite,  perche'  venga
esaminato  dal  Comitato,  un  rapporto  sulle  misure  di  carattere
legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere  che  sono
state prese per dare  esecuzione  alle  disposizioni  della  presente
Convenzione: a) entro il termine di un anno a partire dall'entrata in
vigore della Convenzione, per ogni Stato interessato per cio' che  lo
riguarda e b) in seguito, ogni due anni ed inoltre ogni volta che  il
Comitato ne fara' richiesta. Il Comitato  puo'  chiedere  agli  Stati
contraenti delle informazioni supplementari. 
  2.  Il  Comitato  sottopone  ogni   anno   all'Assemblea   generale
dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite,  per   il   tramite   del
Segretario generale, un rapporto sulle proprie attivita' e puo'  dare
suggerimenti e fare raccomandazioni di carattere generale, in base ai
rapporti ed alle informazioni che ha ricevuto dagli Stati contraenti.
Tali suggerimenti e raccomandazioni di carattere generale unitamente,
ove  occorra,  alle  osservazioni  degli  Stati  contraenti,  vengono
portate a conoscenza dell'Assemblea generale.