Articolo 4 Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che, nell'assicurare il godimento dei diritti in conformita' del presente Patto, lo Stato potra' assoggettarli esclusivamente a quei limiti che siano stabiliti per legge, soltanto nella misura in cui cio' sia compatibile con la natura di tali diritti e unicamente allo scopo di promuovere il benessere generale in una societa' democratica.