(Regolamento - art. 10)
                               Art. 10 
 
  Tutte le denunce e le informazioni previste dagli art. 3, 4, 5,  6,
7,   8   e   9   saranno   ugualmente   comunicate,   a    richiesta,
dall'Amministrazione sanitaria alle missioni diplomatiche e consolari
situate sul territorio di propria competenza.