(Regolamento - art. 11)
                               Art. 11 
 
  1.  -  L'Organizzazione  inviera'  a   tutte   le   Amministrazioni
sanitarie, non appena possibile e per le vie  appropriate  a  ciascun
caso, tutte le informazioni epidemiologiche o di altro genere da esse
ricevute in applicazione degli art. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e del paragrafo
a) dell'art. 9,  nonche'  le  segnalazioni  negative  previste  dalla
lettera b)  dell'art.  9;  anche  le  comunicazioni  urgenti  saranno
inviate per telegramma, per telex o per telefono. 
  2. - I dati epidemiologici supplementari e le altre informazioni di
cui  l'Organizzazione  dispone  nel  corso  della  sua  attivita'  di
sorveglianza  saranno  comunicati,  ove  necessario,   a   tutte   le
Amministrazioni Sanitarie. 
  3.  -  L'Organizzazione  puo',  con   il   consenso   dello   Stato
interessato, svolgere un'indagine sulle manifestazioni epidemiche  di
ogni malattia sottoposta al presente Regolamento che costituisce  una
grave minaccia per i Paesi confinanti o per la salute mondiale.  Tali
indagini avranno l'obiettivo di aiutare le Autorita'  Governative  ad
adottare le necessarie misure protettive ivi compreso l'invio di  una
equipe in loco.