Art. 11 1. - L'Organizzazione inviera' a tutte le Amministrazioni sanitarie, non appena possibile e per le vie appropriate a ciascun caso, tutte le informazioni epidemiologiche o di altro genere da esse ricevute in applicazione degli art. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e del paragrafo a) dell'art. 9, nonche' le segnalazioni negative previste dalla lettera b) dell'art. 9; anche le comunicazioni urgenti saranno inviate per telegramma, per telex o per telefono. 2. - I dati epidemiologici supplementari e le altre informazioni di cui l'Organizzazione dispone nel corso della sua attivita' di sorveglianza saranno comunicati, ove necessario, a tutte le Amministrazioni Sanitarie. 3. - L'Organizzazione puo', con il consenso dello Stato interessato, svolgere un'indagine sulle manifestazioni epidemiche di ogni malattia sottoposta al presente Regolamento che costituisce una grave minaccia per i Paesi confinanti o per la salute mondiale. Tali indagini avranno l'obiettivo di aiutare le Autorita' Governative ad adottare le necessarie misure protettive ivi compreso l'invio di una equipe in loco.