Art. 12 Le comunicazioni telegrafiche, telefoniche o a mezzo telex effettuate in applicazione degli art. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 godono della priorita' legata alla circostanza. Le comunicazioni urgentissime emesse quando vi sia un pericolo di diffusione di una malattia sottoposta al presente Regolamento saranno effettuate con la massima precedenza consentita a tali comunicazioni dagli accordi internazionali delle telecomunicazioni.