(Regolamento - art. 12)
                               Art. 12 
 
  Le  comunicazioni  telegrafiche,  telefoniche  o  a   mezzo   telex
effettuate in applicazione degli art. 3, 4, 5, 6, 7, 8  e  11  godono
della   priorita'   legata   alla   circostanza.   Le   comunicazioni
urgentissime emesse quando vi sia un pericolo di  diffusione  di  una
malattia sottoposta al presente Regolamento saranno effettuate con la
massima precedenza consentita  a  tali  comunicazioni  dagli  accordi
internazionali delle telecomunicazioni.