(Regolamento - art. 13)
                               Art. 13 
 
  1. - Ogni Stato trasmettera' una volta all'anno all'Organizzazione,
ai sensi dell'art.  62  della  Costituzione  dell'Organizzazione,  le
notizie concernenti l'eventuale comparsa  di  casi  di  una  malattia
sottoposta al Regolamento, derivanti dal  traffico  internazionale  o
riscontrate nel corso di esso, nonche' le decisioni adottate ai sensi
del presente Regolamento e quelle connesse alla sua applicazione. 
  2. - L'Organizzazione, sulla base delle informazioni  previste  dal
paragrafo 1 del presente  articolo,  delle  denunce  e  dei  rapporti
prescritti dal presente Regolamento  e  di  ogni  altra  informazione
ufficiale, redige un rapporto annuale sull'applicazione del  presente
Regolamento e i suoi effetti sul traffico internazionale. 
  3.  -  L'Organizzazione   segue   l'evoluzione   della   situazione
epidemiologica delle malattie sottoposte al  presente  Regolamento  e
pubblica,  almeno  una  volta  all'anno,  le  relative  informazioni,
accompagnate da carte  geografiche  che  individuano  sul  territorio
mondiale le zone infette  e  le  zone  indenni,  nonche'  ogni  altra
notizia percentuale nel corso della sua attivita' di sorveglianza.