(Regolamento - art. 2)
                               Art. 2 
 
  Per l'applicazione del presente Regolamento, ogni  Stato  riconosce
all'Organizzazione  il  diritto  di   comunicare   direttamente   con
l'Amministrazione sanitaria del proprio o dei propri territori.  Ogni
denuncia     ed     informazione     inviate      dall'Organizzazione
all'amministrazione sanitaria debbono essere considerate come inviate
al Governo da cui essa dipende e le denunce e le informazioni inviate
all'Organizzazione da parte della Amministrazione  sanitaria  debbono
essere considerate come inviate da parte  dello  Stato  da  cui  esso
dipende.