Art. 2 Per l'applicazione del presente Regolamento, ogni Stato riconosce all'Organizzazione il diritto di comunicare direttamente con l'Amministrazione sanitaria del proprio o dei propri territori. Ogni denuncia ed informazione inviate dall'Organizzazione all'amministrazione sanitaria debbono essere considerate come inviate al Governo da cui essa dipende e le denunce e le informazioni inviate all'Organizzazione da parte della Amministrazione sanitaria debbono essere considerate come inviate da parte dello Stato da cui esso dipende.