(Regolamento - art. 3)
                               Art. 3 
 
  1. - Le Amministrazioni sanitarie informeranno  l'Organizzazione  a
mezzo telegramma o via telex, e comunque  non  oltre  le  24  ore  da
quando  sono  venute  a  conoscenza  della  comparsa,  in   un   loro
territorio, di un primo caso non importato  ne'  trasferito,  di  una
malattia sottoposta al Regolamento. Nelle successive 24 ore  dovranno
essere presentate le dichiarazioni di zona infetta. 
  2.   -   Le   Amministrazioni   sanitarie   inoltre    informeranno
l'Organizzazione per mezzo di telegramma o telex e non  oltre  le  24
ore da quando ne sono venute a conoscenza: 
    a) che uno o piu' casi di malattia sottoposta al Regolamento sono
stati importati o trasferiti in zona non infetta; la denuncia  dovra'
contenere   tutte   le    informazioni    disponibili    sull'origine
dell'infezione; 
    b) che una nave o un aeromobile e' arrivato con  a  bordo  uno  o
piu'  casi  di  una  malattia  sottoposta  al  presente  Regolamento;
l'informazione indichera' il nome della nave  o  il  numero  di  volo
dell'aeromobile, gli scali precedenti  e  successivi,  precisera'  le
misure che sono state eventualmente adottate nei confronti della nave
o aeromobile. 
  L'esistenza della malattia, cosi'  denunciata  sulla  base  di  una
diagnosi clinica ragionevolmente probabile, dovra'  trovare  conferma
il  piu'  presto  possibile  sulla  base  degli  opportuni  esami  di
laboratorio e i risultati dovranno essere  comunicati  immediatamente
per telegramma o per telex all'Organizzazione.