Art. 3 1. - Le Amministrazioni sanitarie informeranno l'Organizzazione a mezzo telegramma o via telex, e comunque non oltre le 24 ore da quando sono venute a conoscenza della comparsa, in un loro territorio, di un primo caso non importato ne' trasferito, di una malattia sottoposta al Regolamento. Nelle successive 24 ore dovranno essere presentate le dichiarazioni di zona infetta. 2. - Le Amministrazioni sanitarie inoltre informeranno l'Organizzazione per mezzo di telegramma o telex e non oltre le 24 ore da quando ne sono venute a conoscenza: a) che uno o piu' casi di malattia sottoposta al Regolamento sono stati importati o trasferiti in zona non infetta; la denuncia dovra' contenere tutte le informazioni disponibili sull'origine dell'infezione; b) che una nave o un aeromobile e' arrivato con a bordo uno o piu' casi di una malattia sottoposta al presente Regolamento; l'informazione indichera' il nome della nave o il numero di volo dell'aeromobile, gli scali precedenti e successivi, precisera' le misure che sono state eventualmente adottate nei confronti della nave o aeromobile. L'esistenza della malattia, cosi' denunciata sulla base di una diagnosi clinica ragionevolmente probabile, dovra' trovare conferma il piu' presto possibile sulla base degli opportuni esami di laboratorio e i risultati dovranno essere comunicati immediatamente per telegramma o per telex all'Organizzazione.