(Regolamento - art. 4)
                               Art. 4 
 
  1.  -  Le  Amministrazioni  sanitarie  denunceranno  immediatamente
all'Organizzazione  i  fatti  che  indicano  la  presenza  del  virus
amarillico, ivi compreso il virus riscontrato  nelle  zanzare  o  nei
vertebrati diversi dall'uomo, o la presenza del bacillo  della  peste
in qualsiasi parte del proprio territorio e segnaleranno l'estensione
della zona interessata. 
  2. - Nel corso di denuncia della presenza di peste dei roditori, le
Amministrazioni sanitarie dovranno  operare  la  distinzione  tra  la
peste dei roditori selvatici e quella dei roditori domestici,  e,  in
caso di peste  dei  roditori  selvatici,  descrivere  le  circostanze
epidemiologiche e indicare la zona interessata.