Art. 4 1. - Le Amministrazioni sanitarie denunceranno immediatamente all'Organizzazione i fatti che indicano la presenza del virus amarillico, ivi compreso il virus riscontrato nelle zanzare o nei vertebrati diversi dall'uomo, o la presenza del bacillo della peste in qualsiasi parte del proprio territorio e segnaleranno l'estensione della zona interessata. 2. - Nel corso di denuncia della presenza di peste dei roditori, le Amministrazioni sanitarie dovranno operare la distinzione tra la peste dei roditori selvatici e quella dei roditori domestici, e, in caso di peste dei roditori selvatici, descrivere le circostanze epidemiologiche e indicare la zona interessata.