(Regolamento - art. 5)
                               Art. 5 
 
  Le denunce prescritte dal paragrafo 1 dell'art. 3  saranno  seguite
senza indugio da ulteriori informazioni circa l'origine e  la  natura
della malattia, il numero dei  casi  e  dei  decessi,  le  condizioni
relative  alla  estensione  della   malattia,   nonche'   le   misure
profilattiche adottate.