(Regolamento - art. 6)
                               Art. 6 
 
  1. - Nel corso di una epidemia, le denuncie e  le  informazioni  di
cui agli art. 3 e  5  saranno  completate  da  comunicazioni  inviate
regolarmente all'Organizzazione. 
  2. - Tali comunicazioni saranno le  piu'  frequenti  e  dettagliate
possibili. Il numero dei casi e dei decessi dovranno essere trasmessi
almeno una volta a settimana.  Dovranno  essere  indicate  le  misure
profilattiche adottate per combattere la diffusione  della  malattia,
in particolare quelle adottate per evitare  la  sua  propagazione  ad
altri  territori  da  parte  di  navi,  aeromobili,  treni,   veicoli
stradali, altri mezzi di trasporto o containers, che lascino la  zona
infetta. In caso di  peste,  saranno  precisate  le  misure  adottate
contro i roditori.  Qualora  si  tratti  di  malattie  sottoposte  al
presente Regolamento, trasmesse da insetti vettori,  dovranno  essere
precisate le misure adottate contro di essi.