Art. 7 1. - L'Amministrazione sanitaria di un territorio nel quale sia stata delimitata e notificata una zona infetta dovra' informare l'Organizzazione dal momento in cui la zona ridiventa indenne. 2. - Una zona infetta puo' essere considerata come ridivenuta indenne quando siano state adottate e mantenute tutte le misure profilattiche per prevenire la ricomparsa della malattia o la sua possibile diffusione ad altre zone, e quando: a) in caso di peste, di colera o di vaiolo, sia trascorso dalla morte, dalla guarigione o dall'isolamento dell'ultimo caso accertato un lasso di tempo almeno uguale al doppio del periodo di incubazione cosi' come e' stabilito dal presente Regolamento, e non esistano segni epidemiologici di diffusione della malattia a zone contigue; b) i) in caso di febbre gialla trasmessa da un vettore diverso dall'Aedes aegypti, siano trascorsi tre mesi senza segni di attivita' del virus della febbre gialla; ii) in caso di febbre gialla trasmessa da Aedes aegypti, siano trascorsi tre mesi dall'ultimo caso umano, o un mese dall'ultimo caso se l'indice di Aedes aegypti si e' mantenuto costantemente al disotto dell'1 per cento nel corso di tale mese; c) i) in caso di peste nei roditori domestici, che sia trascorso un mese dal ritrovamento o dalla cattura dell'ultimo animale infetto; ii) in caso di peste nei roditori selvatici, che siano trascorsi tre mesi senza che la malattia sia stata riscontrata in una zona abbastanza vicina ad aeroporti o porti, tale da costituire una minaccia per il traffico internazionale.