(Regolamento - art. 7)
                               Art. 7 
 
  1. - L'Amministrazione sanitaria di un  territorio  nel  quale  sia
stata delimitata e  notificata  una  zona  infetta  dovra'  informare
l'Organizzazione dal momento in cui la zona ridiventa indenne. 
  2. - Una zona  infetta  puo'  essere  considerata  come  ridivenuta
indenne quando siano state  adottate  e  mantenute  tutte  le  misure
profilattiche per prevenire la ricomparsa della  malattia  o  la  sua
possibile diffusione ad altre zone, e quando: 
    a) in caso di peste, di colera o di vaiolo, sia  trascorso  dalla
morte, dalla guarigione o dall'isolamento dell'ultimo caso  accertato
un lasso di tempo almeno uguale al doppio del periodo di  incubazione
cosi' come e' stabilito dal  presente  Regolamento,  e  non  esistano
segni epidemiologici di diffusione della malattia a zone contigue; 
    b) i) in caso di febbre gialla trasmessa da  un  vettore  diverso
dall'Aedes aegypti, siano trascorsi tre mesi senza segni di attivita'
del virus della febbre gialla; 
    ii) in caso di febbre gialla trasmessa da  Aedes  aegypti,  siano
trascorsi tre mesi dall'ultimo caso umano, o un mese dall'ultimo caso
se l'indice di Aedes aegypti si e' mantenuto costantemente al disotto
dell'1 per cento nel corso di tale mese; 
    c) i) in caso di peste nei roditori domestici, che sia  trascorso
un mese dal ritrovamento o dalla cattura dell'ultimo animale infetto; 
    ii) in caso di peste nei roditori selvatici, che siano  trascorsi
tre mesi senza che la malattia sia  stata  riscontrata  in  una  zona
abbastanza vicina ad  aeroporti  o  porti,  tale  da  costituire  una
minaccia per il traffico internazionale.