(Regolamento - art. 8)
                               Art. 8 
 
  1. - Le Amministrazioni sanitarie denunciano all'Organizzazione: 
    a) le misure profilattiche che  hanno  deciso  di  adottare  alle
provenienze da una zona infetta nonche' la  revoca  di  tali  misure,
indicandone la data di entrata in vigore o quella della revoca; 
    b) ogni modifica  relativa  alle  vaccinazioni  richieste  per  i
viaggi internazionali; 
  2. - Tali denunce saranno inoltrate mediante telegramma o telex  e,
se possibile, prima che sia avvenuta la modifica o prima dell'entrata
in vigore o della revoca di tali misure. 
  3. - Le  Amministrazioni  sanitarie  faranno  pervenire  una  volta
all'anno all'Organizzazione, e ad una data da questa ultima  fissata,
un elenco riassuntivo  delle  vaccinazioni  richieste  per  i  viaggi
internazionali. 
  4. - Le Amministrazioni sanitarie avranno cura di rendere note agli
eventuali viaggiatori le misure profilattiche  richieste  o  le  loro
modifiche avvalendosi della collaborazione,  secondo  i  casi,  delle
agenzie di viaggio o  delle  compagnie  di  navigazione  marittima  o
aerea, con ogni altro mezzo di informazione.