Art. 9 Oltre alle denunce ed alle informazioni di cui agli art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, le Amministrazioni sanitarie comunicheranno ogni settimana alla Organizzazione: a) un rapporto telegrafico o per telex sul numero dei casi di malattie sottoposte al Regolamento e di decessi dovuti a tali malattie che siano stati registrati nel corso della settimana precedente in ogni citta' sede di porto o aeroporto, ivi compresi i casi importati o trasferiti; b) una segnalazione per posta aerea dell'assenza di casi di tali malattie durante i periodi previsti alle lettere a), b) e c) del paragrafo 2 dell'art. 7.