(Regolamento - art. 9)
                               Art. 9 
 
  Oltre alle denunce ed alle informazioni di cui agli art. 3,  4,  5,
6, 7, 8, le Amministrazioni sanitarie comunicheranno  ogni  settimana
alla Organizzazione: 
    a) un rapporto telegrafico o per telex sul  numero  dei  casi  di
malattie sottoposte  al  Regolamento  e  di  decessi  dovuti  a  tali
malattie  che  siano  stati  registrati  nel  corso  della  settimana
precedente in ogni citta' sede di porto o aeroporto, ivi  compresi  i
casi importati o trasferiti; 
    b) una segnalazione per posta aerea dell'assenza di casi di  tali
malattie durante i periodi previsti alle lettere  a),  b)  e  c)  del
paragrafo 2 dell'art. 7.