Art. 9
Oltre alle denunce ed alle informazioni di cui agli art. 3, 4, 5,
6, 7, 8, le Amministrazioni sanitarie comunicheranno ogni settimana
alla Organizzazione:
a) un rapporto telegrafico o per telex sul numero dei casi di
malattie sottoposte al Regolamento e di decessi dovuti a tali
malattie che siano stati registrati nel corso della settimana
precedente in ogni citta' sede di porto o aeroporto, ivi compresi i
casi importati o trasferiti;
b) una segnalazione per posta aerea dell'assenza di casi di tali
malattie durante i periodi previsti alle lettere a), b) e c) del
paragrafo 2 dell'art. 7.