(Convenzione - art. 7)
                             ARTICOLO 7 
 
  Gli Stati parte prendono ogni misura a  adeguata  ad  eliminare  la
discriminazione nei confronti  delle  donne  nella  vita  politica  e
pubblica del paese e, in particolare, assicurano loro, in  condizioni
di parita' con gli uomini, il diritto: 
    a) di votare in tutte  le  elezioni  ed  in  tutti  i  referendum
pubblici e di essere eleggibili in  tutti  gli  organi  pubblicamente
eletti; 
    b) di prendere parte all'elaborazione della politica dello  Stato
ed alla sua esecuzione,  di  occupare  gli  impieghi  pubblici  e  di
esercitare tutte le funzioni pubbliche ad ogni livello di governo; 
    c)  di  partecipare  alle  organizzazioni  ed  associazioni   non
governative che si occupano della vita pubblica e politica del paese.