(Convenzione - art. 9)
                             ARTICOLO 9. 
 
  1. Gli Stati parte accordano alle donne  diritti  uguali  a  quelli
degli uomini in materia di acquisto, mutamento e conservazione  della
cittadinanza. In particolare, garantiscono che ne' il matrimonio  con
uno straniero, ne' il mutamento di cittadinanza del marito nel  corso
del matrimonio  possa  influire  automaticamente  sulla  cittadinanza
della  moglie,  sia  rendendola   apolide   sia   trasmettendole   la
cittadinanza del marito. 
  2. Gli Stati parte accordano alla donna  diritti  uguali  a  quelli
dell'uomo in merito alla cittadinanza dei loro figli.