ARTICOLO 5 CAPITALE AUTORIZZATO 1. Il Capitale sociale autorizzato dalla Banca sara' pari all'equivalente di cinquanta milioni di dollari USA ($ 50.000.000) al valore del dollaro USA del peso e del titolo in vigore al 1° settembre 1969 (1). Il capitale sociale autorizzato sara' suddiviso in diecimila (10.000) azioni del valore nominale di cinquemila (5.000) dollari USA ciascuna, che potranno essere sottoscritte solo dai membri, conformemente alle disposizioni dell'Art. 6 (2). 2. Il capitale sociale autorizzato originario sara' suddiviso in azioni da pagare effettivamente e in azioni a chiamata. Azioni per un valore nominale complessivo equivalente a venticinque milioni di dollari ($ 25.000.000) costituiranno le azioni da pagare effettivamente (3), e azioni per un valore nominale complessivo equivalente a venticinque milioni di dollari ($ 25.000.000) costituiranno le azioni a chiamata (4). 3. Il Capitale sociale autorizzato potra' essere aumentato dal Consiglio dei N.B. - Per le note 1), 2), 3), 4) v. all. c Governatori alla data e secondo i termini e le condizioni fissate con voto di non meno dei due terzi del numero totale dei governatori che rappresentino non meno dei tre quarti del potere di voto complessivo dei membri. 4. Nel presente Accordo il termine dollaro sta ad indicare un dollaro USA di valore pari a quello specificato al paragrafo 1 del presente Articolo.