(Accordo istitutivo della banca di sviluppo dei caraibi-art. 6)
                              ARTICOLO 6 
                     SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI 
1. Ciascun membro sottoscrivera' le azioni del capitale sociale della
Banca.  Ogni  sottoscrizione   del   capitale   sociale   autorizzato
originario  verra'  suddiviso  equamente   tra   azioni   da   pagare
effettivamente e azioni a chiamata. Il numero iniziale di azioni  che
verra' sottoscritto da quegli Stati e quei Territori  che  diverranno
membri, conformemente al paragrafo 2 dell'Articolo  3,  sara'  quello
stabilito nell'Allegato A al presente  Accordo,  che  ne  costituira'
parte  integrante.  Il  numero  iniziale   di   azioni   che   verra'
sottoscritto da quegli Stati e quei Territori, che saranno ammessi  a
divenire membri conformemente al paragrafo 3 dell'Articolo  3,  sara'
fissato dal Consiglio  dei  Governatori,  in  conformita'  con  detto
paragrafo. 
2. Il capitale sociale autorizzato della Banca verra' sempre messo, o
tenuto, a disposizione per la sottoscrizione nel seguente modo: 
(a) non meno del sessanta (60) per cento per i membri regionali; e 
(b) non piu' del quaranta (40) per cento per gli altri membri. 
3. Nel caso di un aumento  del  capitale  sociale  autorizzato,  ogni
membro avra' diritto  a  sottoscrivere  -  secondo  i  termini  e  le
condizioni fissate dal Consiglio dei Governatori  -  una  percentuale
dell'aumento di capitale equivalente alla percentuale  delle  proprie
azioni  sottoscritte  in  precedenza  rispetto  al  capitale  sociale
complessivo  sottoscritto  immediatamente  prima  di  detto  aumento;
tuttavia la presente disposizione non  si  applichera'  nel  caso  di
qualsiasi aumento o quota di aumento del capitale sociale autorizzato
inteso esclusivamente ad  attuare  le  decisioni  del  Consiglio  dei
Governatori in ottemperanza ai paragrafi 1 e 4 del presente Articolo. 
Nessun membro sara' obbligato a  sottoscrivere  alcuna  quota  di  un
aumento del capitale sociale. 
4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo,
il Consiglio dei Governatori  potra',  su  richiesta  di  un  membro,
aumentare la quota sottoscritta da detto membro ai  termini  ed  alle
condizioni  che  il  Consiglio  stesso  fissera'.  Il  Consiglio  dei
Governatori considerera' con particolare  riguardo  la  richiesta  di
aumento della propria quota sottoscritta  avanzata  da  un  qualsiasi
membro regionale che detenga  meno  del  cinque  (5)  per  cento  del
capitale sociale sottoscritto. 
5. Le azioni sottoscritte inizialmente da quegli  Stati  e  Territori
che divengano membri conformemente al  paragrafo  2  dell'Articolo  3
verranno emesse alla pari. Le altre azioni saranno emesse alla  pari,
salvo che il Consiglio dei Governatori con maggioranza non  inferiore
ai due terzi del numero totale di governatori che  rappresentino  non
meno dei tre quarti del potere di voto  complessivo  dei  membri  non
decida, in circostanze particolari, di emetterle con valore  diverso.
6. Le azioni non potranno essere impegnate ovvero  gravate  in  alcun
modo. Esse non saranno trasferibili se non alla Banca. 
7. La responsabilita' dei  membri  relativamente  alle  azioni  sara'
limitata alla quota non pagata del loro prezzo di emissione. 
8. Salvo quanto previsto al paragrafo 7 del presente Articolo, nessun
membro sara' responsabile per gli obblighi della Banca a motivo della
sua appartenenza alla stessa.