ARTICOLO 6 SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI 1. Ciascun membro sottoscrivera' le azioni del capitale sociale della Banca. Ogni sottoscrizione del capitale sociale autorizzato originario verra' suddiviso equamente tra azioni da pagare effettivamente e azioni a chiamata. Il numero iniziale di azioni che verra' sottoscritto da quegli Stati e quei Territori che diverranno membri, conformemente al paragrafo 2 dell'Articolo 3, sara' quello stabilito nell'Allegato A al presente Accordo, che ne costituira' parte integrante. Il numero iniziale di azioni che verra' sottoscritto da quegli Stati e quei Territori, che saranno ammessi a divenire membri conformemente al paragrafo 3 dell'Articolo 3, sara' fissato dal Consiglio dei Governatori, in conformita' con detto paragrafo. 2. Il capitale sociale autorizzato della Banca verra' sempre messo, o tenuto, a disposizione per la sottoscrizione nel seguente modo: (a) non meno del sessanta (60) per cento per i membri regionali; e (b) non piu' del quaranta (40) per cento per gli altri membri. 3. Nel caso di un aumento del capitale sociale autorizzato, ogni membro avra' diritto a sottoscrivere - secondo i termini e le condizioni fissate dal Consiglio dei Governatori - una percentuale dell'aumento di capitale equivalente alla percentuale delle proprie azioni sottoscritte in precedenza rispetto al capitale sociale complessivo sottoscritto immediatamente prima di detto aumento; tuttavia la presente disposizione non si applichera' nel caso di qualsiasi aumento o quota di aumento del capitale sociale autorizzato inteso esclusivamente ad attuare le decisioni del Consiglio dei Governatori in ottemperanza ai paragrafi 1 e 4 del presente Articolo. Nessun membro sara' obbligato a sottoscrivere alcuna quota di un aumento del capitale sociale. 4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo, il Consiglio dei Governatori potra', su richiesta di un membro, aumentare la quota sottoscritta da detto membro ai termini ed alle condizioni che il Consiglio stesso fissera'. Il Consiglio dei Governatori considerera' con particolare riguardo la richiesta di aumento della propria quota sottoscritta avanzata da un qualsiasi membro regionale che detenga meno del cinque (5) per cento del capitale sociale sottoscritto. 5. Le azioni sottoscritte inizialmente da quegli Stati e Territori che divengano membri conformemente al paragrafo 2 dell'Articolo 3 verranno emesse alla pari. Le altre azioni saranno emesse alla pari, salvo che il Consiglio dei Governatori con maggioranza non inferiore ai due terzi del numero totale di governatori che rappresentino non meno dei tre quarti del potere di voto complessivo dei membri non decida, in circostanze particolari, di emetterle con valore diverso. 6. Le azioni non potranno essere impegnate ovvero gravate in alcun modo. Esse non saranno trasferibili se non alla Banca. 7. La responsabilita' dei membri relativamente alle azioni sara' limitata alla quota non pagata del loro prezzo di emissione. 8. Salvo quanto previsto al paragrafo 7 del presente Articolo, nessun membro sara' responsabile per gli obblighi della Banca a motivo della sua appartenenza alla stessa.