(Accordo istitutivo della banca di sviluppo dei caraibi-art. 7)
                              ARTICOLO 7 
                  PAGAMENTO DELLE QUOTE SOTTOSCRITTE 
1. Il pagamento delle  somme  dovute  relativamente  alle  azioni  da
pagare  effettivamente  sottoscritte  inizialmente  da  uno  Stato  o
Territorio  che  divenga  membro   conformemente   al   paragrafo   2
dell'Articolo 3, verra' effettuato in sei (6)  rate.  La  prima  rata
sara' pari al venti (20) per cento  di  detto  ammontare  e  ciascuna
delle restanti cinque rate sara' pari al 16% di detto  ammontare.  La
prima rata dovra' essere pagata da ciascun membro entro e  non  oltre
90 giorni dall'entrata in vigore del presente  Accordo  ovvero  prima
della o alla data del deposito del proprio documento  di  ratifica  o
accettazione, conformemente all'Articolo  63,  qualunque  sia  quella
posteriore. La seconda rata dovra' essere pagata entro e non oltre un
(1) anno dall'entrata in vigore del  presente  Accordo.  Le  restanti
quattro rate verranno pagate ognuna successivamente entro un (1) anno
dalla data in cui la rata precedente sia divenuta esigibile. 
2.  Di  ciascuna  rata  di  una  sottoscrizione   iniziale   pagabile
conformemente al paragrafo 1 del presente Articolo da  parte  di  uno
Stato o Territorio che  divenga  membro  ai  sensi  del  paragrafo  2
dell'Articolo 3: 
(a) il cinquanta (50) per cento verra' pagato in oro oppure in valuta
convertibile che sia liberamente ed effettivamente impiegabile  nelle
operazioni della Banca, oppure in una valuta che  sia  liberamente  e
pienamente convertibile in tale valuta, fatto salvo che se la  valuta
di detto membro soddisfa uno dei requisiti summenzionati, detto 
pagamento verra' effettuato nella valuta di tale membro; e 
(b) il cinquanta (50) per cento verra' pagato nella  valuta  di  tale
membro, in base  alle  disposizioni  del  paragrafo  5  del  presente
Articolo. 
3. Ciascun pagamento effettuato da un membro nella propria  valuta  o
in altra valuta sara' pari all'ammontare che la Banca,  dopo  essersi
consultata con il Fondo  Monetario  Internazionale,  ove  lo  ritenga
opportuno, e utilizzando il valore di parita', se esiste, fissato con
il Fondo Monetario Internazionale,  considerera'  essere  equivalente
all'intero  valore,  in  termini   di   dollari,   della   quota   di
sottoscrizione che  deve  venire  pagata.  La  prima  rata  pagabile,
conformemente al  paragrafo  1  del  presente  Articolo,  sara'  pari
all'ammontare che detto membro considerera' appropriato ai sensi  del
presente paragrafo, ma sara' soggetto all'adeguamento  che  la  Banca
considerera' essere necessario per costituire l'intero equivalente in
dollari di detto pagamento. Tale adeguamento dovra' effettuarsi entro
novanta (90) giorni  dalla  data  in  cui  tale  pagamento  veniva  a
scadenza. 
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 6 e 7 del presente
Articolo relative alle azioni a chiamata, il  pagamento  delle  altre
sottoscrizioni rispetto alle azioni  originarie  autorizzate  e  agli
aumenti del capitale sociale della Banca verra' effettuato in  quelle
date e in oro, oppure in  quelle  valute  che  verranno  fissate  dal
Consiglio dei Governatori e il  Consiglio  potra'  stabilire  con  il
consenso di tutti i membri, quali quote  diverse  di  detto  capitale
verranno pagate dai vari membri. 
5. La Banca accettera' da un membro paghero'  od  altre  obbligazioni
emessi dal Governo dello  stesso  o  dal  depositario  designato  dal
membro ai sensi dell'Art. 37, in luogo di una qualsiasi  parte  della
valuta del membro pagata o da pagarsi dal medesimo  conformemente  al
paragrafo 2 b) del presente Articolo, o al paragrafo 1 dell'Art.  24,
relativamente ai pagamenti di cui al  paragrafo  2  b)  del  presente
Articolo, salvo che tale valuta non sia necessaria alla Banca per  lo
svolgimento  delle  proprie  operazioni.  Tali   paghero'   o   altre
obbligazioni saranno non-negoziabili, infruttiferi e pagabili al loro
valore  nominale  su  richiesta.  Fatte  salve  le  disposizioni  del
paragrafo 5 dell'Art. 23 pagamenti di paghero' ed altre  obbligazioni
potranno essere  richiesti  solo  perche'  e  quando  i  fondi  siano
necessari alla Banca per lo svolgimento delle proprie  operazioni,  a
condizione che, comunque, il membro che ha  emesso  tali  paghero'  o
altre obbligazioni possa alla richiesta della Banca,  convertire  uno
qualsiasi di essi in paghero' fruttiferi o in contanti  che  dovranno
essere investiti in titoli di Stato del suddetto membro.  Per  quanto
fattibile in periodi di tempo ragionevoli, le richieste di  pagamenti
su tali paghero' o obbligazioni saranno uniformi  in  percentuale  su
tutti tali paghero' o altre obbligazioni.  Nonostante  l'emissione  o
l'accettazione da parte  della  Banca  di  un  paghero'  o  di  altra
obbligazione, sussistera' l'impegno del membro ai sensi del paragrafo
2 b) del presente Articolo ed ai sensi dell'Art. 24. 
6. Le azioni a chiamata saranno soggette a versamento solo perche'  e
quando cio' sia necessario alla  Banca  per  adempiere  alle  proprie
obbligazioni contratte ai sensi del comma b) e d)  dell'Art.  13  per
prestiti di fondi da includere nelle  risorse  del  proprio  capitale
ordinario o per garanzie da porre a carico  di  dette  risorse.  Tali
richieste  su  sottoscrizioni  non   pagate   saranno   uniformi   in
percentuale su tutte le azioni a chiamata. 
7. Il pagamento delle azioni a chiamata di cui al par. 6 del presente
Articolo potra' essere effettuato, a facolta'  del  membro,  in  oro,
valuta convertibile  o  nella  valuta  necessaria  a  saldare  quelle
obbligazioni  della  Banca  per  le  quali  e'  stato  richiesto   il
pagamento. 
8. La Banca stabilira' il luogo per qualsiasi pagamento ai sensi  del
presente  articolo.  Tuttavia,  fino  alla  seduta   inaugurale   del
Consiglio dei Governatori, il pagamento della prima rata  di  cui  al
par. 1 del presente Articolo verra' versato al Governo delle Barbados
quale Fiduciario della Banca.