ARTICOLO 7 PAGAMENTO DELLE QUOTE SOTTOSCRITTE 1. Il pagamento delle somme dovute relativamente alle azioni da pagare effettivamente sottoscritte inizialmente da uno Stato o Territorio che divenga membro conformemente al paragrafo 2 dell'Articolo 3, verra' effettuato in sei (6) rate. La prima rata sara' pari al venti (20) per cento di detto ammontare e ciascuna delle restanti cinque rate sara' pari al 16% di detto ammontare. La prima rata dovra' essere pagata da ciascun membro entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo ovvero prima della o alla data del deposito del proprio documento di ratifica o accettazione, conformemente all'Articolo 63, qualunque sia quella posteriore. La seconda rata dovra' essere pagata entro e non oltre un (1) anno dall'entrata in vigore del presente Accordo. Le restanti quattro rate verranno pagate ognuna successivamente entro un (1) anno dalla data in cui la rata precedente sia divenuta esigibile. 2. Di ciascuna rata di una sottoscrizione iniziale pagabile conformemente al paragrafo 1 del presente Articolo da parte di uno Stato o Territorio che divenga membro ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo 3: (a) il cinquanta (50) per cento verra' pagato in oro oppure in valuta convertibile che sia liberamente ed effettivamente impiegabile nelle operazioni della Banca, oppure in una valuta che sia liberamente e pienamente convertibile in tale valuta, fatto salvo che se la valuta di detto membro soddisfa uno dei requisiti summenzionati, detto pagamento verra' effettuato nella valuta di tale membro; e (b) il cinquanta (50) per cento verra' pagato nella valuta di tale membro, in base alle disposizioni del paragrafo 5 del presente Articolo. 3. Ciascun pagamento effettuato da un membro nella propria valuta o in altra valuta sara' pari all'ammontare che la Banca, dopo essersi consultata con il Fondo Monetario Internazionale, ove lo ritenga opportuno, e utilizzando il valore di parita', se esiste, fissato con il Fondo Monetario Internazionale, considerera' essere equivalente all'intero valore, in termini di dollari, della quota di sottoscrizione che deve venire pagata. La prima rata pagabile, conformemente al paragrafo 1 del presente Articolo, sara' pari all'ammontare che detto membro considerera' appropriato ai sensi del presente paragrafo, ma sara' soggetto all'adeguamento che la Banca considerera' essere necessario per costituire l'intero equivalente in dollari di detto pagamento. Tale adeguamento dovra' effettuarsi entro novanta (90) giorni dalla data in cui tale pagamento veniva a scadenza. 4. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 6 e 7 del presente Articolo relative alle azioni a chiamata, il pagamento delle altre sottoscrizioni rispetto alle azioni originarie autorizzate e agli aumenti del capitale sociale della Banca verra' effettuato in quelle date e in oro, oppure in quelle valute che verranno fissate dal Consiglio dei Governatori e il Consiglio potra' stabilire con il consenso di tutti i membri, quali quote diverse di detto capitale verranno pagate dai vari membri. 5. La Banca accettera' da un membro paghero' od altre obbligazioni emessi dal Governo dello stesso o dal depositario designato dal membro ai sensi dell'Art. 37, in luogo di una qualsiasi parte della valuta del membro pagata o da pagarsi dal medesimo conformemente al paragrafo 2 b) del presente Articolo, o al paragrafo 1 dell'Art. 24, relativamente ai pagamenti di cui al paragrafo 2 b) del presente Articolo, salvo che tale valuta non sia necessaria alla Banca per lo svolgimento delle proprie operazioni. Tali paghero' o altre obbligazioni saranno non-negoziabili, infruttiferi e pagabili al loro valore nominale su richiesta. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 5 dell'Art. 23 pagamenti di paghero' ed altre obbligazioni potranno essere richiesti solo perche' e quando i fondi siano necessari alla Banca per lo svolgimento delle proprie operazioni, a condizione che, comunque, il membro che ha emesso tali paghero' o altre obbligazioni possa alla richiesta della Banca, convertire uno qualsiasi di essi in paghero' fruttiferi o in contanti che dovranno essere investiti in titoli di Stato del suddetto membro. Per quanto fattibile in periodi di tempo ragionevoli, le richieste di pagamenti su tali paghero' o obbligazioni saranno uniformi in percentuale su tutti tali paghero' o altre obbligazioni. Nonostante l'emissione o l'accettazione da parte della Banca di un paghero' o di altra obbligazione, sussistera' l'impegno del membro ai sensi del paragrafo 2 b) del presente Articolo ed ai sensi dell'Art. 24. 6. Le azioni a chiamata saranno soggette a versamento solo perche' e quando cio' sia necessario alla Banca per adempiere alle proprie obbligazioni contratte ai sensi del comma b) e d) dell'Art. 13 per prestiti di fondi da includere nelle risorse del proprio capitale ordinario o per garanzie da porre a carico di dette risorse. Tali richieste su sottoscrizioni non pagate saranno uniformi in percentuale su tutte le azioni a chiamata. 7. Il pagamento delle azioni a chiamata di cui al par. 6 del presente Articolo potra' essere effettuato, a facolta' del membro, in oro, valuta convertibile o nella valuta necessaria a saldare quelle obbligazioni della Banca per le quali e' stato richiesto il pagamento. 8. La Banca stabilira' il luogo per qualsiasi pagamento ai sensi del presente articolo. Tuttavia, fino alla seduta inaugurale del Consiglio dei Governatori, il pagamento della prima rata di cui al par. 1 del presente Articolo verra' versato al Governo delle Barbados quale Fiduciario della Banca.