(Accordo istitutivo della banca di sviluppo dei caraibi-art. 8)
                              ARTICOLO 8 
                            FONDI SPECIALI 
1. Con il presente Atto viene istituito un fondo speciale,  il  fondo
Speciale  per  lo  Sviluppo,  in  cui  la   Banca   potra'   ricevere
contribuzioni o prestiti. Il Fondo speciale per  lo  Sviluppo  potra'
essere utilizzato per  effettuare  o  garantire  prestiti  di  grande
priorita' per lo sviluppo, con scadenze a  piu'  lungo  termine,  con
l'inizio della restituzione maggiormente differito  e  con  tassi  di
interesse piu' bassi di quelli  stabiliti  dalla  Banca  per  le  sue
operazioni ordinarie. La Banca, appena possibile, adottera'  norme  e
regolamenti  per  l'amministrazione  e  l'utilizzazione   del   Fondo
speciale per lo Sviluppo. 
2.  La  Banca  potra'  istituire,  o  le   potra'   essere   affidata
l'amministrazione di altri  fondi  speciali  che  siano  destinati  a
servire i suoi  scopi  e  che  rientrino  nelle  sue  funzioni.  Essa
adottera'  quelle  norme  e  quei  regolamenti  che  potranno  essere
necessari per istituire, amministrare ed  utilizzare  le  risorse  di
ciascun fondo speciale. 
3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 del presente  Articolo
concernenti il Fondo Speciale per lo Sviluppo,  le  condizioni  e  le
modalita' secondo le quali la Banca potra' ricevere  contribuzioni  o
prestiti per fondi  speeciali,  incluso  il  Fondo  Speciale  per  lo
Sviluppo, saranno quelle che potranno essere concordate tra la  Banca
ed il contributore o prestatore, e i fondi speciali  potranno  essere
utilizzati in qualsiasi modo ed a qualsisi condizione e modalita' che
non siano incompatibili con gli scopi e le funzioni della Banca o con
qualsisi accordo relativo a tali fondi. 
4. Nessuna quota del capitale effettivamente versato o delle  riserve
della Banca o dei fondi presi a prestito dalla Banca per l'inclusione
nelle risorse del suo capitale ordinario potra' essere  assegnata  al
Fondo speciale per lo Sviluppo previsto nel paragrafo 1 del  presente
Articolo o a qualsiasi altro fondo speciale. 
5. Le norme ed i regolamenti  relativi  a  qualsiasi  fondo  speciale
saranno compatibili con le disposizioni del  presente  Accordo  fatta
eccezione per quelle che siano espressamente  applicabili  unicamente
alle operazioni ordinarie della Banca. Ove tali norme  e  regolamenti
non siano  applicabili,  i  fondi  speciali  saranno  regolati  dalle
disposizioni del presente Accordo.