(Accordo istitutivo della banca di sviluppo dei caraibi-art. 9)
                              ARTICOLO 9 
             RISORSE DEL CAPITALE ORDINARIO E RISORSE DEI 
                            FONDI SPECIALI 
1. Le risorse della  Banca  consisteranno  di  risorse  del  capitale
ordinario e di risorse dei fondi speciali. 
2.  Nel  presente  Accordo,  l'espressione  "risorse   del   capitale
ordinario" include quanto segue: 
(a) il capitale sociale autorizzato della Banca sottoscritto ai sensi
dell'Articolo 6; 
(b) i  fondi  presi  a  prestito  dalla  Banca  e  per  i  quali  sia
applicabile  l'impegno  al  versamento  ai  sensi  del  paragrafo   6
dell'Articolo 7; 
(c)  i  fondi  ricevuti  in  restituzione  di  prestiti  o   garanzie
effettuati con le risorse di cui ai commi  (a)  e  (b)  del  presente
paragrafo; 
(d) entrate derivanti da prestiti effettuati con i suddetti  fondi  o
da garanzie cui sia applicabile l'impegno al versamento ai sensi del 
paragrafo 6 dell'Articolo 7; e 
(e) ogni altro fondo  o  entrata  ricevuti  dalla  Banca  e  che  non
facciano parte di una qualsisi delle risorse dei fondi speciali. 
3. Nel presente Accordo l'espressione risorse dei fondi  speciali  si
riferisce alle risorse di un  qualsiasi  fondo  speciale  ed  include
quanto segue: 
(a) risorse inizialmente fornite ad un qualsiasi fondo speciale; 
(b) fondi accettati dalla Banca  per  l'inclusione  in  un  qualsiasi
fondo speciale; 
(c) fondo restituiti in connessione a prestiti o garanzie  finanziati
con le risorse di un qualsiasi fondo speciale e che siano riscossi da
tale fondo speciale in conformita' alle norme ed ai regolamenti della
Banca che governano detto fondo speciale; 
(d) entrate derivanti da operazioni della Banca in  cui  siano  stati
utilizzati o messi a disposizione uno qualsiasi dei succitati fondi o
una qualsiasi delle succitate risorse  a  condizione  che,  ai  sensi
delle norme e dei regolamenti che regolano il fondo speciale 
interessato, tali entrate provengono a detto fondo speciale; e 
(e) ogni altra risorsa messa a disposizione  di  un  qualsiasi  fondo
speciale.