ARTICOLO 9 RISORSE DEL CAPITALE ORDINARIO E RISORSE DEI FONDI SPECIALI 1. Le risorse della Banca consisteranno di risorse del capitale ordinario e di risorse dei fondi speciali. 2. Nel presente Accordo, l'espressione "risorse del capitale ordinario" include quanto segue: (a) il capitale sociale autorizzato della Banca sottoscritto ai sensi dell'Articolo 6; (b) i fondi presi a prestito dalla Banca e per i quali sia applicabile l'impegno al versamento ai sensi del paragrafo 6 dell'Articolo 7; (c) i fondi ricevuti in restituzione di prestiti o garanzie effettuati con le risorse di cui ai commi (a) e (b) del presente paragrafo; (d) entrate derivanti da prestiti effettuati con i suddetti fondi o da garanzie cui sia applicabile l'impegno al versamento ai sensi del paragrafo 6 dell'Articolo 7; e (e) ogni altro fondo o entrata ricevuti dalla Banca e che non facciano parte di una qualsisi delle risorse dei fondi speciali. 3. Nel presente Accordo l'espressione risorse dei fondi speciali si riferisce alle risorse di un qualsiasi fondo speciale ed include quanto segue: (a) risorse inizialmente fornite ad un qualsiasi fondo speciale; (b) fondi accettati dalla Banca per l'inclusione in un qualsiasi fondo speciale; (c) fondo restituiti in connessione a prestiti o garanzie finanziati con le risorse di un qualsiasi fondo speciale e che siano riscossi da tale fondo speciale in conformita' alle norme ed ai regolamenti della Banca che governano detto fondo speciale; (d) entrate derivanti da operazioni della Banca in cui siano stati utilizzati o messi a disposizione uno qualsiasi dei succitati fondi o una qualsiasi delle succitate risorse a condizione che, ai sensi delle norme e dei regolamenti che regolano il fondo speciale interessato, tali entrate provengono a detto fondo speciale; e (e) ogni altra risorsa messa a disposizione di un qualsiasi fondo speciale.