Articolo 23 I membri del Comitato ed i membri delle commissioni di conciliazione ad hoc che potrebbero essere nominati in base al comma e) del paragrafo 1 dell'articolo 21 hanno diritto alle facilitazioni, privilegi ed immunita' riconosciuti agli esperti in missione per l'Organizzazione delle Nazioni Unite, cosi' come sono enunciati nelle pertinenti sezioni della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite.