(Convenzione-art. 23)
                             Articolo 23
I  membri del Comitato ed i membri delle commissioni di conciliazione
ad hoc che potrebbero  essere  nominati  in  base  al  comma  e)  del
paragrafo  1  dell'articolo  21  hanno  diritto  alle  facilitazioni,
privilegi ed immunita' riconosciuti  agli  esperti  in  missione  per
l'Organizzazione delle Nazioni Unite, cosi' come sono enunciati nelle
pertinenti sezioni della Convenzione sui  privilegi  e  le  immunita'
delle Nazioni Unite.