(Convenzione - art. 45)
                             Articolo 45 
Al fine di promuovere l'attuazione  effettiva  della  Convenzione  ed
incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della
Convenzione: 
a)  Le  Istituzioni  Specializzate,  il  Fondo  delle  Nazioni  Unite
l'infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi
rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della
presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro  mandato.  Il
Comitato puo' invitare le Istituzioni Specializzate, il  Fondo  delle
Nazioni Unite per l'infanzia ed ogni altro organismo  competente  che
riterra' appropriato, a  dare  pareri  specializzati  sull'attuazione
della Convenzione  in  settori  di  competenza  dei  loro  rispettivi
mandati. Il Comitato puo' invitare le Istituzioni  Specializzate,  il
Fondo delle Nazioni Unite per  l'Infanzia  ed  altri  organi  Nazioni
Unite a sottoporgli rapporti  sull'attuazione  della  Convenzione  in
settori che rientrano nell'ambito delle loro attivita'. 
b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle  Istituzioni
Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per  l'Infanzia  ed  agli
altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente
una richiesta di consigli tecnici o  di  assistenza  tecnica,  o  che
indichi una  necessita'  in  tal  senso,  accompagnato  da  eventuali
osservazioni e proposte del Comitato  concernenti  tale  richiesta  o
indicazione; 
c) Il Comitato puo' raccomandare all'Assemblea generale  di  chiedere
al Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a  studi
su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo; 
d) Il Comitato puo' fare suggerimenti e raccomandazioni  generali  in
base alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli  44  e
45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e  raccomandazioni
generali sono trasmessi ad ogni Stato parte interessato e  sottoposti
all'Assemblea Generale insieme ad eventuali osservazioni degli  Stati
parti.