(Convenzione - art. 10)
                             Articolo 10 
1. - Senza pregiudizio dei diritti del debitore di  cui  all'articolo
9, l'inesecuzione o l'esecuzione difettosa o tardiva del contratto di
vendita di merci non permette di per se' al debitore di ricuperare la
somma da lui pagata  al  cessionario,  se  il  debitore  dispone  nei
confronti del fornitore di una azione di ricupero della somma pagata. 
2. - Tuttavia, il debitore che dispone di una tale azione  contro  il
fornitore  puo'  ricuperare  il  pagamento  che  esso  ha  fatto   al
cessionario nella misura in cui: 
  a) il cessionario non si e'  liberato  dall'obbligo  di  pagare  al
fornitore i crediti ceduti; o 
  b) il cessionario ha effettuato  il  pagamento  ancorche'  fosse  a
conoscenza dell'inesecuzione o dell'esecuzione difettosa o tardiva da
parte del fornitore del contratto di vendita concernente le merci per
le quali il  cessionario  ha  ricevuto  il  pagamento  da  parte  del
debitore.