(Convenzione - art. 5)
                             Articolo 5 
  Per quanto concerne i rapporti tra le parti di un contratto di fac-
toring: 
  a) una clausola del contratto di factoring che preveda la  cessione
di crediti esistenti o futuri non e' resa  invalida  dall'assenza  di
una loro specifica individuazione, se alla conclusione del  contratto
o al momento della loro nascita siano riferibili al contratto; 
  b) una clausola del contratto di factoring in base alla quale siano
ceduti crediti futuri produce il loro trasferimento al cessionario al
momento della loro nascita, senza che sia necessario un nuovo atto di
trasferimento.