(Convenzione - art. 6)
                             Articolo 6 
1. - La cessione del credito da parte del  fornitore  al  cessionario
puo' essere effettuata nonostante qualsiasi patto tra il fornitore  e
il debitore che proibisca tale cessione. 
2. - Tuttavia,  tale  cessione  non  ha  effetto  nei  confronti  del
debitore che, al momento della conclusione del contratto  di  vendita
di merci, abbia la propria sede di affari in uno Stato contraente che
abbia fatto la dichiarazione prevista dall'articolo 18 della presente
Convenzione. 
3. - Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano ogni obbligo di
buona fede che incomba sul fornitore nei  confronti  del  debitore  o
qualsiasi responsabilita' del fornitore nei  confronti  del  debitore
per una cessione realizzata contravvenendo ai termini  del  contratto
di vendita di merci.