Articolo 8 1. - Il debitore e' tenuto a pagare il cessionario se e solo se il debitore non sia a conoscenza della esistenza di un diritto prioritario e se la comunicazione scritta della cessione: a) e' stata fatta al debitore dal fornitore o dal cessionario in virtu' di un potere conferito dallo stesso fornitore; b) identifica in modo ragionevole i crediti ceduti e il cessionario al quale o per conto del quale il debitore deve effettuare il pagamento; e c) riguarda crediti che derivino da un contratto di vendita di merci concluso prima o al momento in cui la comunicazione e' stata fatta. 2. - Il pagamento da parte del debitore al cessionario e' liberatorio se effettuato conformemente al paragrafo precedente, senza pregiudizio di ogni altra forma di pagamento ugualmente liberatoria.