(Convenzione - art. 8)
                             Articolo 8 
1. - Il debitore e' tenuto a pagare il cessionario se e  solo  se  il
debitore  non  sia  a  conoscenza  della  esistenza  di  un   diritto
prioritario e se la comunicazione scritta della cessione: 
  a) e' stata fatta al debitore dal fornitore o  dal  cessionario  in
virtu' di un potere conferito dallo stesso fornitore; 
  b) identifica in modo ragionevole i crediti ceduti e il cessionario
al quale o per  conto  del  quale  il  debitore  deve  effettuare  il
pagamento; e 
  c) riguarda crediti che derivino da  un  contratto  di  vendita  di
merci concluso prima o al momento in cui la  comunicazione  e'  stata
fatta. 
2. - Il pagamento da parte del debitore al cessionario e' liberatorio
se  effettuato   conformemente   al   paragrafo   precedente,   senza
pregiudizio di ogni altra forma di pagamento ugualmente liberatoria.