(Convenzione - art. 2)
                             Articolo 2 
Regime  giuridico  del  mare   territoriale,   dello   spazio   aereo
soprastante il mare territoriale, del relativo fondo marino e del suo
                             sottosuolo 
   1. La sovranita' dello Stato costiero si estende, al  di  la'  del
suo territorio  e  delle  sue  acque  interne  e,  nel  caso  di  uno
Stato-arcipelago,  delle  sue  acque  arcipelagiche,  a  una   fascia
adiacente di mare, denominata mare territoriale. 
   2. Tale sovranita' si estende allo  spazio  aereo  soprastante  il
mare territoriale come  pure  al  relativo  fondo  marino  e  al  suo
sottosuolo. 
   3. La sovranita' sul mare territoriale si esercita alle condizioni
della  presente  Convenzione  e  delle  altre   norme   del   diritto
internazionale.