Articolo 2 Regime giuridico del mare territoriale, dello spazio aereo soprastante il mare territoriale, del relativo fondo marino e del suo sottosuolo 1. La sovranita' dello Stato costiero si estende, al di la' del suo territorio e delle sue acque interne e, nel caso di uno Stato-arcipelago, delle sue acque arcipelagiche, a una fascia adiacente di mare, denominata mare territoriale. 2. Tale sovranita' si estende allo spazio aereo soprastante il mare territoriale come pure al relativo fondo marino e al suo sottosuolo. 3. La sovranita' sul mare territoriale si esercita alle condizioni della presente Convenzione e delle altre norme del diritto internazionale.