Articolo 16 INFORMAZIONE DEL PUBBLICO 1. Le Parti rivierasche vigilano affinche' le informazioni rela- tive allo stato delle acque transfrontaliere, ai provvedimenti adottati o previsti per prevenire, controllare e ridurre l'impatto transfrontaliero e l'efficacita' di queste misure, siano accessibili al pubblico. A Tal fine, le Parti rivierasche fanno in modo che le seguenti informazioni siano messe a disposizione del pubblico: a) gli obiettivi qualitativi dell'acqua; b) le autorizzazioni rilasciate ed i criteri da osservare di conseguenza; c) i risultati dei prelievi di campioni d'acqua e di effluenti effettuati a fini di monitoraggio e di valutazione, nonche' i risultati dei controlli messi in atto per determinare in che misura gli obiettivi qualitativi dell'acqua o i criteri enunciati nelle autorizzazioni sono rispettati. 2. Le Parti rivierasche vigilano affinche' il pubblico possa avere accesso a queste informazioni in ogni momento ragionevole e possa venirne gratuitamente a conoscenza, e mettono a disposizione del pubblico attrezzature sufficienti affinche' sia possibile ottenere copie di queste informazioni dietro pagamento di un ragionevole corrispettivo.