(Convenzione - art. 16)
                             Articolo 16 
                      INFORMAZIONE DEL PUBBLICO 
   1. Le Parti rivierasche vigilano affinche' le  informazioni  rela-
tive  allo  stato  delle  acque  transfrontaliere,  ai  provvedimenti
adottati o previsti per prevenire, controllare  e  ridurre  l'impatto
transfrontaliero e l'efficacita' di queste misure, siano  accessibili
al pubblico. A Tal fine, le Parti rivierasche fanno in  modo  che  le
seguenti informazioni siano messe a disposizione del pubblico: 
      a) gli obiettivi qualitativi dell'acqua; 
      b) le autorizzazioni rilasciate ed i criteri  da  osservare  di
      conseguenza; 
      c) i risultati dei prelievi di campioni d'acqua e di  effluenti
      effettuati a fini di monitoraggio e di valutazione,  nonche'  i
      risultati dei controlli messi in atto per  determinare  in  che
      misura  gli  obiettivi  qualitativi  dell'acqua  o  i   criteri
      enunciati nelle autorizzazioni sono rispettati. 
   2. Le Parti rivierasche vigilano affinche' il pubblico possa avere
accesso a queste informazioni in ogni  momento  ragionevole  e  possa
venirne gratuitamente a conoscenza,  e  mettono  a  disposizione  del
pubblico attrezzature sufficienti affinche'  sia  possibile  ottenere
copie di queste  informazioni  dietro  pagamento  di  un  ragionevole
corrispettivo.