(Convenzione - art. 14)
                             Articolo 14 
                     Firma, ratifica ed adesione 
  1. Gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle
sue Agenzie specializzate  possono  divenire  Parti  Contraenti  alla
presente Convenzione: 
  a) con firma senza riserva di ratifica; 
  b) depositando uno strumento di ratifica, dopo averlo  firmato  con
riserva di ratifica; 
  c) depositando uno strumento di adesione. 
  2. Ogni Stato diverso da quelli di cui al paragrafo 1 del  presente
articolo, cui e' stato rivolto un invito in tal senso dal depositario
su richiesta del Comitato di gestione, puo' divenire Parte Contraente
della presente Convenzione aderendovi dopo la sua entrata in vigore. 
  3. Ogni organizzazione d'integrazione economica regionale puo',  in
conformita'  con  le  disposizioni  del  paragrafo  1  del   presente
articolo, divenire Parte Contraente della presente Convenzione.  Tale
organizzazione,  Parte   Contraente   della   presente   Convenzione,
informera' il depositario riguardo alla  sua  competenza  e  su  ogni
cambiamento di quest'ultima  rispetto  alle  materie  previste  dalla
presente  Convenzione.  Per   le   questioni   di   sua   competenza,
l'organizzazione esercita i diritti ed adempie  alle  responsabilita'
conferite dalla  presente  Convenzione  agli  Stati  che  sono  Parti
Contraenti   della   presente   Convenzione.   Gli    Stati    Membri
dell'organizzazione, Parti Contraenti della presente Convenzione  non
sono abilitati ad esercitare singolarmente  i  loro  diritti  per  le
questioni di competenza dell'organizzazione e di cui  il  depositario
e' stato informato, ivi compreso, tra gli altri, il diritto di voto. 
  4. La presente Convenzione e' aperta alla firma, dal 15 aprile 1994
fino al 14 aprile 1995 compreso, presso l'Ufficio delle Nazioni Unite
a Ginevra. Dopo questa data, essa rimane aperta all'adesione.