(Convenzione - art. 15)
                             Articolo 15 
                               Riserve 
  Ciascuna Parte Contraente puo' formulare riserve  in  relazione  al
paragrafo 2 degli articoli 6 e 7 per quel che concerne l'esigenza  di
un documento doganale e di una garanzia. Ogni  Parte  Contraente  che
abbia formulato  riserve,  puo'  in  qualunque  momento  scioglierle,
interamente o parzialmente, per mezzo di una notifica al depositario,
indicando la data alla quale tali riserve sono sciolte.