Articolo 16 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entra in vigore sei mesi dopo la data alla quale cinque degli Stati o organizzazioni d'integrazione economica regionali di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, hanno firmato la presente Convenzione senza riserva di ratifica o hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, le firme senza riserva di ratifica o gli strumenti depositati da tale organizzazione d'integrazione economica regionale non saranno calcolati in aggiunta a quelli dei suoi Stati membri. 2. Per tutti gli altri Stati o organizzazioni d'integrazione economica regionali di cui all'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, la presente Convenzione entra in vigore sei mesi dopo la data di firma senza riserva di ratifica o la data di deposito dei loro strumenti di ratifica o di adesione. 3. Ogni strumento di ratifica o di adesione depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione in conformita' con l'articolo 21 e' considerato come applicabile al testo modificato della presente Convenzione. 4. Ogni strumento di tal sorta depositato dopo l'accettazione di un emendamento ma prima della sua entrata in vigore e' considerato come applicabile al testo modificato della presente Convenzione alla data di entrata in vigore dell'emendamento. 5. La presente Convenzione e' applicabile ad un determinato "Pool" solo quando tutti gli Stati o organizzazioni d'integrazione economica regionali interessati da detto "Pool" sono divenuti Parti Contraenti della presente Convenzione.