(Convenzione - art. 16)
                             Articolo 16 
                          Entrata in vigore 
  1. La presente Convenzione entra in vigore sei mesi  dopo  la  data
alla  quale  cinque  degli  Stati  o  organizzazioni   d'integrazione
economica regionali di cui all'articolo 14, paragrafi 1  e  3,  hanno
firmato la presente Convenzione senza riserva  di  ratifica  o  hanno
depositato i loro strumenti  di  ratifica  o  di  adesione.  Ai  fini
dell'applicazione del presente paragrafo, le firme senza  riserva  di
ratifica  o  gli  strumenti   depositati   da   tale   organizzazione
d'integrazione economica regionale non saranno calcolati in  aggiunta
a quelli dei suoi Stati membri. 
  2. Per  tutti  gli  altri  Stati  o  organizzazioni  d'integrazione
economica regionali di cui all'articolo 14, paragrafi 1, 2  e  3,  la
presente Convenzione entra in vigore sei mesi dopo la data  di  firma
senza riserva di ratifica o la data di deposito dei loro strumenti di
ratifica o di adesione. 
  3. Ogni  strumento  di  ratifica  o  di  adesione  depositato  dopo
l'entrata in vigore di un emendamento alla  presente  Convenzione  in
conformita' con l'articolo 21  e'  considerato  come  applicabile  al
testo modificato della presente Convenzione. 
  4. Ogni strumento di tal sorta depositato dopo l'accettazione di un
emendamento ma prima della sua entrata in vigore e' considerato  come
applicabile al testo modificato della presente Convenzione alla  data
di entrata in vigore dell'emendamento. 
  5. La presente Convenzione e' applicabile ad un determinato  "Pool"
solo quando tutti gli Stati o organizzazioni d'integrazione economica
regionali interessati da detto "Pool" sono divenuti Parti  Contraenti
della presente Convenzione.