(Convenzione - art. 17)
                             Articolo 17 
                              Denuncia 
  1. Ogni Parte Contraente puo' denunciare  la  presente  Convenzione
mediante notifica indirizzata al depositario. 
  2. La denuncia avra' effetto 15 mesi dopo la  data  alla  quale  il
depositario ne avra' ricevuto notifica.