Articolo 18 Cessazione Se, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, il numero di Parti Contraenti e' ridotto a meno di cinque per un qualsiasi periodo di 12 mesi consecutivi, la presente Convenzione cessera' dal produrre i suoi effetti a decorrere dalla fine di detto periodo di 12 mesi. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la presenza di un'organizzazione d'integrazione economica regionale non si sommera' a quella dei suoi Stati Membri.