(Convenzione - art. 18)
                             Articolo 18 
                             Cessazione 
  Se, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, il  numero
di Parti Contraenti e' ridotto a meno  di  cinque  per  un  qualsiasi
periodo di 12 mesi consecutivi, la presente Convenzione cessera'  dal
produrre i suoi effetti a decorrere dalla fine di detto periodo di 12
mesi. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la presenza di
un'organizzazione d'integrazione economica regionale non si  sommera'
a quella dei suoi Stati Membri.