Articolo 19 Comitato di gestione 1. E' istituito un Comitato di gestione (di seguito denominato "il Comitato"), per esaminare l'attuazione della presente Convenzione, studiare ogni proposta d'emendamento a tal fine, nonche' misure miranti a garantire un'interpretazione ed un'applicazione uniforme di detta Convenzione. 2. Le Parti Contraenti sono membri del Comitato. Il Comitato puo' decidere che l'Amministrazione competente di ogni Stato o organizzazione d'integrazione economica regionale che non e' Parte Contraente, o i rappresentanti delle organizzazioni internazionali possano assistere alle sessioni del Comitato in qualita' di osservatori per gli argomenti di loro interesse. 3. Il Segretario Esecutivo della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (di seguito denominato "il Segretario esecutivo") e' incaricato di provvedere ai servizi di segretariato per il Comitato. 4. Il Comitato procede, in ciascuna delle sue sessioni, all'elezione del suo Presidente e del suo Vice-presidente. 5. Le amministrazioni competenti delle Parti Contraenti comunicano al Segretario esecutivo le proposte motivate di emendamenti della presente Convenzione, nonche' le domande d'iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno delle sessioni del Comitato. Il Segretario esecutivo informa di tali comunicazioni le Amministrazioni competenti delle Parti Contraenti ed il depositario. 6. Il Segretario esecutivo convoca il Comitato: a) due anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione; b) in seguito, ad una data stabilita dal Comitato, che deve essere almeno ogni cinque anni; c) a richiesta delle amministrazioni competenti di almeno due Parti Contraenti. Il Segretario esecutivo distribuisce il progetto di ordine del giorno alle amministrazioni competenti delle Parti Contraenti ed agli osservatori di cui al paragrafo 2 del presente articolo, almeno sei settimane prima della sessione del Comitato. 7. Dietro decisione del Comitato, adottata in virtu' delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, il Segretario esecutivo invita le amministrazioni competenti degli Stati e delle organizzazioni di cui in detto paragrafo 2, a farsi rappresentare da osservatori alle sessioni del Comitato. 8. Per l'adozione delle decisioni e' richiesto un quorum composto da almeno un terzo delle Parti Contraenti. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, la presenza di un'organizzazione d'integrazione economica regionale non si sommera' a quella dei suoi Stati membri. 9. Le proposte sono messe ai voti. Fatte salve le norme del paragrafo 10 del presente articolo, ciascuna Parte Contraente rappresentata alla riunione dispone di un voto. Le proposte diverse dalle proposte di emendamento sono adottate dal Comitato a maggioranza dei voti espressi dai membri presenti e votanti. Le proposte di emendamento sono adottate a maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai membri presenti e votanti. 10. In caso di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, le organizzazioni d'integrazione economica regionale, Parti Contraenti della presente convenzione, dispongono per la votazione solo di un numero di voti pari al totale dei voti attribuibili ai loro Stati membri che sono Parti Contraenti della presente Convenzione. 11. Il Comitato adotta un rapporto prima della chiusura della sessione. 12. In assenza di norme pertinenti nel presente articolo, e' applicabile il regolamento interno della Commissione economica per l'Europa, salvo se il Comitato decide diversamente.