(Convenzione - art. 19)
                             Articolo 19 
                        Comitato di gestione 
  1. E' istituito un Comitato di gestione (di seguito denominato  "il
Comitato"), per esaminare l'attuazione  della  presente  Convenzione,
studiare ogni proposta  d'emendamento  a  tal  fine,  nonche'  misure
miranti a garantire un'interpretazione ed un'applicazione uniforme di
detta Convenzione. 
  2. Le Parti Contraenti sono membri del Comitato. Il  Comitato  puo'
decidere  che  l'Amministrazione   competente   di   ogni   Stato   o
organizzazione d'integrazione economica regionale che  non  e'  Parte
Contraente, o i rappresentanti  delle  organizzazioni  internazionali
possano  assistere  alle  sessioni  del  Comitato  in   qualita'   di
osservatori per gli argomenti di loro interesse. 
  3. Il Segretario Esecutivo della Commissione Economica per l'Europa
delle Nazioni Unite (di seguito denominato "il Segretario esecutivo")
e' incaricato  di  provvedere  ai  servizi  di  segretariato  per  il
Comitato. 
  4.  Il  Comitato  procede,  in   ciascuna   delle   sue   sessioni,
all'elezione del suo Presidente e del suo Vice-presidente. 
  5. Le amministrazioni competenti delle Parti Contraenti  comunicano
al Segretario esecutivo le proposte  motivate  di  emendamenti  della
presente Convenzione, nonche' le domande d'iscrizione degli argomenti
all'ordine del giorno delle  sessioni  del  Comitato.  Il  Segretario
esecutivo informa di tali comunicazioni le Amministrazioni competenti
delle Parti Contraenti ed il depositario. 
  6. Il Segretario esecutivo convoca il Comitato: 
  a) due anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione; 
  b) in seguito, ad una data stabilita dal Comitato, che deve  essere
almeno ogni cinque anni; 
  c) a richiesta delle amministrazioni competenti di almeno due Parti
Contraenti. 
  Il Segretario esecutivo distribuisce  il  progetto  di  ordine  del
giorno alle amministrazioni competenti delle Parti Contraenti ed agli
osservatori di cui al paragrafo 2 del presente articolo,  almeno  sei
settimane prima della sessione del Comitato. 
  7.  Dietro  decisione  del  Comitato,  adottata  in  virtu'   delle
disposizioni del paragrafo 2 del  presente  articolo,  il  Segretario
esecutivo invita le amministrazioni competenti degli  Stati  e  delle
organizzazioni di cui in detto paragrafo 2, a farsi rappresentare  da
osservatori alle sessioni del Comitato. 
  8. Per l'adozione delle decisioni e' richiesto un  quorum  composto
da almeno un terzo delle Parti Contraenti. Ai fini  dell'applicazione
del   presente   paragrafo,   la   presenza   di    un'organizzazione
d'integrazione economica regionale non si sommera' a quella dei  suoi
Stati membri. 
  9. Le proposte sono  messe  ai  voti.  Fatte  salve  le  norme  del
paragrafo  10  del  presente  articolo,  ciascuna  Parte   Contraente
rappresentata alla riunione dispone di un voto. Le  proposte  diverse
dalle  proposte  di  emendamento  sono  adottate   dal   Comitato   a
maggioranza dei voti espressi  dai  membri  presenti  e  votanti.  Le
proposte di emendamento sono adottate a maggioranza dei due terzi dei
voti espressi dai membri presenti e votanti. 
  10. In caso di  applicazione  dell'articolo  14,  paragrafo  3,  le
organizzazioni d'integrazione economica regionale,  Parti  Contraenti
della presente convenzione, dispongono per la votazione  solo  di  un
numero di voti pari al totale dei voti  attribuibili  ai  loro  Stati
membri che sono Parti Contraenti della presente Convenzione. 
  11. Il Comitato adotta  un  rapporto  prima  della  chiusura  della
sessione. 
  12. In assenza  di  norme  pertinenti  nel  presente  articolo,  e'
applicabile il regolamento interno della  Commissione  economica  per
l'Europa, salvo se il Comitato decide diversamente.