(Convenzione - art. 20)
                             Articolo 20 
                    Soluzione delle controversie 
  1. Ogni controversia tra  due  o  piu'  Parti  Contraenti  relativa
all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione  e'
risolta per quanto possibile per via negoziale diretta tra le stesse. 
   2. Ogni controversia che non e' risolta per via negoziale  diretta
e' sottoposta dalle Parti Contraenti  alla  controversia  dinanzi  al
Comitato, che la esamina e formula raccomandazioni in vista della sua
soluzione. 
  3.  Le  Parti  Contraenti  alla  controversia   possono   convenire
anticipatamente di accettare le raccomandazioni del Comitato.