(Convenzione - art. 21)
                             Articolo 21 
                      Procedura di emendamento 
  1.  Il  Comitato  puo'  raccomandare  emendamenti   alla   presente
Convenzione in conformita' con l'articolo 19. 
  2. Il testo  di  ogni  emendamento  in  tal  modo  raccomandato  e'
comunicato dal depositario a tutte le Parti Contraenti della presente
Convenzione, nonche' agli altri firmatari. 
  3. Ogni raccomandazione di emendamento  comunicata  in  conformita'
con il  paragrafo  2  del  presente  articolo  entra  in  vigore  nei
confronti di tutte le Parti Contraenti entro un termine di tre mesi a
decorrere dalla scadenza di un periodo di  18  mesi  successivo  alla
data  di  comunicazione  della  raccomandazione  di  emendamento,  se
nessuna obiezione a tale  raccomandazione  di  emendamento  e'  stata
notificata al depositario da  una  Parte  Contraente  durante  questo
periodo. 
  4. Se una delle  Parti  Contraenti  ha  notificato  al  depositario
un'obiezione alla raccomandazione di emendamento prima della scadenza
del termine di 18 mesi di cui al paragrafo 3 del  presente  articolo,
si considera che l'emendamento non  e'  stato  accettato  e  che  non
produce effetti.