(Convenzione - art. 22)
                             Articolo 22 
                             Depositario 
  1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite
e' designato come depositario della presente Convenzione. 
  2. Le funzioni di  Segretario  generale  dell'Organizzazione  delle
Nazioni Unite come depositario, sono quelle enunciate nella parte VII
della Convenzione di Vienna sul  diritto  dei  trattati,  conclusa  a
Vienna il 23 maggio 1969. 
  3. Qualora vi sia una divergenza tra una  Parte  contraente  ed  il
depositario riguardo all'esercizio delle funzioni di quest'ultimo, il
depositario  o  detta   Parte   debbono   sottoporre   la   questione
all'attenzione delle altre Parti Contraenti e dei  firmatari,  o,  se
del caso, al Comitato.