(Convenzione - art. 23)
                             Articolo 23 
                   Registrazione e testi autentici 
  In conformita' con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni  Unite,
la presente  Convenzione  sara'  registrata  presso  il  Segretariato
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 
  In fede di che i sottoscritti a tal  fine  debitamente  autorizzati
hanno firmato la presente Convenzione. 
  FATTO a Ginevra, il 21 gennaio  1994,  in  un  unico  esemplare  in
lingua araba, cinese, francese, inglese,  russa  e  spagnola,  i  sei
testi facenti ugualmente fede.