(Convenzione - art. 11)
     Articolo 11 
1 Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad
   una minoranza nazionale il diritto di utilizzare i suoi nomi ed il
   suo cognome (patronimico) nella lingua minoritaria nonche' il  suo
   diritto al loro riconoscimento  ufficiale,  secondo  le  modalita'
   previste dall'ordinamento di dette Parti. 
2 Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad
   una minoranza nazionale il diritto di esporre al  pubblico,  nella
   sua lingua minoritaria, insegne, scritte ed altre informazioni  di
   carattere privato. 
3 Nelle regioni tradizionalmente abitate da un numero sostanziale  di
   persone  appartenenti  ad  una  minoranza  nazionale,  le   Parti,
   nell'ambito del loro sistema  legislativo  compresi  se  del  caso
   accordi con altri Stati, faranno ogni  sforzo,  in  considerazione
   delle loro specifiche condizioni, per affiggere anche nella lingua
   minoritaria le denominazioni tradizionali  locali,  i  nomi  delle
   strade e le altre indicazioni topografiche destinate  al  pubblico
   qualora vi sia una domanda sufficiente per tali indicazioni.