(Convenzione - art. 12)
     Articolo 12 
1 Le  Parti   adotterranno   se   del   caso   misure   nel   settore
   dell'istruzione e della ricerca per promuovere la conoscenza della
   cultura, della storia, della lingua e della religione  delle  loro
   minoranze nazionali e della maggioranza. 
2 In questo contesto le  Parti  forniranno  in  particolare  adeguate
   opportunita' di formazione per gli insegnanti nonche'  per  quanto
   attiene  all'accesso  ai  testi  scolastici,  e  faciliteranno   i
   contatti tra studenti ed insegnanti di comunita' diverse. 
3 Le Parti s'impegnano a promuovere l'eguaglianza di opportunita' per
   le  persone  appartenenti  alle  minoranze  nazionali  per  quanto
   attiene all'accesso all'istruzione a tutti i livelli.