(Convenzione - art. 13)
     Articolo 13 
1 Nell'ambito del loro sistema d'istruzione le Parti riconoscono alle
   persone appartenenti ad una  minoranza  nazionale  il  diritto  di
   creare e di gestire i propri istituti privati d'insegnamento e  di
   formazione. 
2  L'esercizio  di  questo  diritto  non   comporta   alcun   obbligo
finanziario per le Parti.