(Convenzione - art. 14)
     Articolo 14 
1 Le Parti s'impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente  ad
   una minoranza nazionale il  diritto  all'apprendimento  della  sua
   lingua minoritaria. 
2 Nelle  zone  geografiche  dove  persone  appartenenti  a  minoranze
   nazionali sono insediate per tradizione o in  numero  sostanziale,
   nel caso che vi sia una domanda sufficiente le  Parti  faranno  in
   modo,  per  quanto  possibile  e  nell'ambito  del  loro   sistema
   d'istruzione, che le persone appartenenti a tali minoranze abbiano
   la possibilita' di apprendere la lingua minoritaria o di  ricevere
   un insegnamento in questa lingua. 
3 Il  paragrafo  2  del  presente  articolo  sara'  applicato   senza
   pregiudizio   dell'apprendimento   della   lingua   ufficiale    o
   dell'insegnamento in detta lingua.