(Convenzione - art. 16)
     Articolo 16 
  Le Parti si  asterranno  dal  prendere  misure  che  modificano  le
proporzioni della popolazione in zone geografiche abitate da  persone
appartenenti a minoranze nazionali, tali da pregiudicare i diritti  e
le  liberta'  derivanti  dai  principi   enunciati   nella   presente
Convenzione quadro.