Articolo 17 1 Le Parti si impegnano a non interferire con il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di stabilire e di mantenere, liberamente e pacificamente, dei contatti al di la' delle frontiere con persone che soggiornano regolarmente in altri Stati, in particolare con persone con cui hanno in comune l'identita' etnica, culturale, linguistica o religiosa, o un patrimonio culturale. 2 Le parti s'impegnano a non ostacolare il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di partecipare ai lavori di organizzazioni non governative a livello sia nazionale che internazionale.