(Convenzione - art. 17)
     Articolo 17 
1 Le Parti si impegnano  a  non  interferire  con  il  diritto  delle
   persone appartenenti a  minoranze  nazionali  di  stabilire  e  di
   mantenere, liberamente e pacificamente, dei  contatti  al  di  la'
   delle frontiere con persone che soggiornano regolarmente in  altri
   Stati,  in  particolare  con  persone  con  cui  hanno  in  comune
   l'identita' etnica,  culturale,  linguistica  o  religiosa,  o  un
   patrimonio culturale. 
2 Le parti s'impegnano a non  ostacolare  il  diritto  delle  persone
   appartenenti a minoranze nazionali di  partecipare  ai  lavori  di
   organizzazioni  non  governative  a  livello  sia  nazionale   che
   internazionale.